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Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 · Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 — Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. (041U1449)

Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 25

CAPO VI. Alunni, esami e tasse.

In KraftAmtlicher Text

Possono essere iscritti: 1) alla prima classe delle scuole e corsi di avviamento i licenziati dalle scuole elementari e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 10° anno di eta'. Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media, di primo grado purche' abbiano compiuto il 10° anno di eta'; 2) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile: a) i licenziati dalle scuole di avviamento; b) coloro che abbiano compiuto il 13° anno di eta' e conseguita la licenza dalla scuola elementare o l'ammissione a una scuola media inferiore purche' superino uno speciale esame di ammissione; 3) al corso di tirocinio coloro che abbiano superato l'esame di profitto del corso di perfezionamento delle scuole tecniche e coloro che abbiano superato l'esame di licenza della scuola professionale femminile; 4) all'Istituto di tiflologia professionale coloro che siano forniti dei titoli che danno diritto all'insegnamento nelle scuole di istruzione professionale per ciechi o in qualsiasi scuola media; 5) al corso per maestranze coloro che abbiano superato l'esame di ammissione e compiuto il 16° anno di eta'.