Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 27
CAPO VI. Alunni, esami e tasse.
Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore pratico nelle scuole e corsi di avviamento per ciechi, di sottocapo officina nelle scuole tecniche per ciechi, di sottomaestra nelle scuole professionali femminili per cieche.