Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 29
CAPO VI. Alunni, esami e tasse.
Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.
CAPO VI. Alunni, esami e tasse.
Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.