Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 31
CAPO VI. Alunni, esami e tasse.
Nelle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi gli alunni non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe. Tale numero puo' essere superato nel solo Istituto di tiflologia professionale.