Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 38
CAPO VII. Disposizioni diverse e transitorie.
Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i Regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto Reale promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.