Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023 Art. 21Difensore
TITOLO II. NORME PROCESSUALI CAPO I. Disposizioni di attuazione.
La nomina del difensore d'ufficio e' ad esso comunicata verbalmente, quando e' presente, e di cio' e' fatta menzione nel processo verbale. Quando il difensore non e' presente, la nomina gli e' comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall' articolo 299 del codice penale militare di pace.