Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 Art. 2
La Segreteria, sull'ordine del presidente della competente Sezione per le pensioni di guerra, trasmette immediatamente i ricorsi alla Procura generale che provvede a, ritirare i corrispondenti fascicoli presso la Direzione generale per le pensioni di guerra del Ministero delle finanze, la quale, a mezzo del funzionario incaricato, dovra' rilasciare dichiarazione motivata per i fascicoli non rinvenuti o comunque non potuti consegnare. In questo caso il presidente predetto, sulla proposta del procuratore generale, fissa un termine per la trasmissione del fascicolo o di tutti quegli elementi che possano tenerne luogo.