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Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 · Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 — Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (042U0050)

Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La Segreteria, sull'ordine del presidente della competente Sezione per le pensioni di guerra, trasmette immediatamente i ricorsi alla Procura generale che provvede a, ritirare i corrispondenti fascicoli presso la Direzione generale per le pensioni di guerra del Ministero delle finanze, la quale, a mezzo del funzionario incaricato, dovra' rilasciare dichiarazione motivata per i fascicoli non rinvenuti o comunque non potuti consegnare. In questo caso il presidente predetto, sulla proposta del procuratore generale, fissa un termine per la trasmissione del fascicolo o di tutti quegli elementi che possano tenerne luogo.