Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 25Operazioni di conversione presso filiali od altri enti
La societa' emittente ha facolta' di eseguire presso le filiali le operazioni relative al trasferimento dei titoli azionari o alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi. E' data facolta' all'emittente di delegare le operazioni sopra indicate ad aziende di credito o ad altri enti che assumono tale servizio. Nel caso di cui ai commi precedenti, debbono istituirsi registri sussidiari in forma cronologica, da tenere presso le filiali della societa' emittente o presso le aziende di credito e gli altri enti delegati. Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari debbono essere riportate entro due mesi nel libro esistente presso la sede principale. La istituzione di registri sussidiari deve essere comunicata alla Intendenza di finanza della circoscrizione in cui l'emittente ha la sede principale.