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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 4Contenuto della intestazione e delle annotazioni

In KraftAmtlicher Text

L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternita' e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternita', puo' essere indicata la ditta. Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale. Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalita' di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalita', della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci. Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano gia' presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla societa' emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalita'.