Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 40
(Formazione presso la Sezione centrale delle schede di ciascuna societa' e di ciascun azionista). In base alle comunicazioni indicate ai precedenti articoli, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria forma una scheda per ciascuna societa', nella quale si annoteranno, da una parte, le generalita' dei singoli intestatari delle azioni, la quantita' delle azioni per ciascun intestatario, e, dall'altra, i titoli azionari di altre societa' posseduti. La stessa Sezione centrale forma, inoltre, una scheda per ciascun intestatario delle azioni, nella quale saranno annotate tutte le variazioni relative alle intestazioni dei titoli azionari.