Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 7
(Successione a causa di morte nella proprieta' delle azioni). Nel caso di morte dell'azionista, la societa' emittente, se non vi e' opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprieta' sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorieta' giudiziale o notarile, attestante la qualita' di erede o di legatario dei titoli. La societa' trattiene detti documenti. Resta fermo l'obbligo della societa' di richiedere la prova che e' stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.