Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 3
La relazione dev'essere compilata dal comandante di compagnia o di reparto corrispondente, deve ampiamente dar conto dei servizi di speciale importanza, che costituiscono condizione necessaria per conseguire l'avanzamento, e deve contenere il motivato esplicito parere di tutte le autorita'.