Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 9
Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all' art. 593 C.P.P. I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.
Verweist auf
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 593