Regio decreto 24 maggio 1946, n. 573 Art. 2
Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 , e' modificato come segue: "Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale".
Verweist auf
- Regio decreto 24 maggio 1946, n. 573 Art. 14
- Regio decreto 24 maggio 1946, n. 573 Art. 21