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Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 · Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 310 — Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale

Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 Art. 4Personale operaio

In forceOfficial text

Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di appartenenza. Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in piu' categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria piu' bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio cosi' determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalita' innanzi indicate, e cosi' fino a raggiungere quelle del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento. Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici e' attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio e' valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.