Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 21Sistema di contabilita' analitica
TITOLO II BILANCIO DI PREVISIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE CAPO I I DOCUMENTI PREVISIONALI
1. La contabilita' analitica, in uno con la contabilita' generale, costituisce il sistema informativo aziendale. Essa mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scosta menti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
2. Il sistema della contabilita' economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo e centro di responsabilita', tenuto secondo appropriate ed aggiornate metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di responsabilita', i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 .
3. Il piano dei conti - che ciascun ente e' tenuto ad applicare in relazione all'attivita' espletata -classifica i costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva.
4. I centri di costo ed i centri di responsabilita' sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell'ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello organizzativo (centri di responsabilita). Il budget economico di ogni centro di costo deve essere determinato in coerenza con il budget economico e finanziario del corrispondente centro di responsabilita' in cui e' inserito.
5. Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante indicatori di efficacia e di efficienza ai fini della misurazione dell'attivita' svolta in relazione agli obiettivi fissati.
6. Il consolidamento del budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilita', nella sua massima aggregazione, da origine al preventivo economico dell'ente. Analogamente, il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilita', nella sua massima aggregazione, da' origine al preventivo finanziario dell'ente.
Nota all'art. 21: - Il testo dell' art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente: «Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell' art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella «B» allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.».
Refers to
- Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 25
- Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 4
- Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 64