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Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 · Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 — Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione

Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 Art. 21

Titolo V PERSONALE MILITARE

In forceOfficial text

Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono aumentate del 23 per cento. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. (3) (4)

----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 gennaio 1982, n. 6 ha disposto (con l'art. 1) che il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10 , 11 , 11-bis , 12 , 13 , 21 e 22 del decreto-legge 283/1981 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 , e' prorogato fino al 30 giugno 1982. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 , ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10 , 11 , 11-bis , 12 , 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 , e' ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10 , 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.