Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 Art. 21
Il CIPE e' autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 , la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83. ((La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto, e' estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Universita' statale di Napoli. Il CIPE e' altresi' autorizzato ad assegnare all'Universita' degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma e' utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalita' di cui al titolo VI, capo II, della legge 14 maggio 1981, n. 219. E' istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso l'Universita' degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu' puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorita' alle domande presentate anteriormente al 31 dicembre 1981)) .