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Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 · Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 — Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 Art. 2

In forceOfficial text

1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalita' e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.