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Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 · Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 — Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia

Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 Art. 2Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

Capo I MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003

In forceOfficial text

1. All' articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».