Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 49
TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie
Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.