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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 4Beni ammessi alle provvidenze della legge

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In forceOfficial text

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni: a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze; b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale; c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola; d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.