Legge 7 gennaio 1976, n. 3 Art. 21Fusioni di ordini
Titolo II ((ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI))
Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale. ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".