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Legge 5 agosto 1978, n. 457 · Legge 5 agosto 1978, n. 457 — Norme per l'edilizia residenziale

Legge 5 agosto 1978, n. 457 Art. 21Modalita' per la determinazione del reddito

Titolo III NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

In forceOfficial text

((Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare e' diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento)) . Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall' articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .