Legge 20 maggio 1982, n. 270 Art. 21Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
TITOLO III NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO CAPO I. IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 , sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.