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Legge 12 marzo 1999, n. 68 · Legge 12 marzo 1999, n. 68 — Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Legge 12 marzo 1999, n. 68 Art. 21Relazione al Parlamento

Capo V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In forceOfficial text

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.