Legge 27 dicembre 2002, n. 288 Art. 2Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.