Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Legge 23 aprile 2003, n. 109 · Legge 23 aprile 2003, n. 109 — "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri"

Legge 23 aprile 2003, n. 109 Art. 21

In forceOfficial text

1. All' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".

Nota all'art. 21: - Si riporta l'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.». Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto».