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Legge 27 dicembre 2004, n. 309 · Legge 27 dicembre 2004, n. 309 — Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

Legge 27 dicembre 2004, n. 309 Art. 2

In forceOfficial text

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' sostituito dal seguente: «5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Nota all'art. 2: Per il testo dell' art. 2 della legge n. 97 del 1994 , si veda la nota all'art. 1.