Regio decreto 11 luglio 1889, n. 3421 Art. 2
Al mantenimento del detto istituto sara' provveduto con la rendita sul debito pubblico di lire novantamilacentonovantatre e centesimi novantanove (L. 90,193,99) sopra accennata.
Al mantenimento del detto istituto sara' provveduto con la rendita sul debito pubblico di lire novantamilacentonovantatre e centesimi novantanove (L. 90,193,99) sopra accennata.