Regio decreto 15 giugno 1905, n. 216 Art. 21
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. A. Fortis. Rava. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.