Regio decreto 19 aprile 1907, n. 150 Art. 21
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari, le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi, e tutte le altre disposizioni atte ai assicurare il regolare funzionamento della scuola.