Regio decreto 20 ottobre 1907, n. 598 Art. 21
Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.