Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22 Art. 14
Il direttore, gl'insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministro. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominati ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal Ministero stano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola nominato per concorso. La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte dello Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti della scuola. Il direttore, come puro gl'insegnanti, ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non potra' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gl'insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo e' pure nominato dal Ministero, sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.