Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22 Art. 16
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di 4 sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo. Sara' stanziato ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.