Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22 Art. 23
In caso di trasformazione dell' indole della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di accordo cogli enti locali, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di duo anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore di un quarto, se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile, della scuola in caso di riduzione di organico.