Regio decreto 5 marzo 1908, n. 106 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono il Ministero di agricoltura industria e commercio con L. 6500; la provincia di Ascoli Piceno, con L. 3000; il comune di Ascoli Piceno, con L. 5000; la Camera di commercio di Ascoli Piceno, con L. 1500. Il comune di Ascoli Piceno fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.