Regio decreto 17 maggio 1908, n. 270 Art. 23
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale, con nomina stabile, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.