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Regio decreto 4 giugno 1908, n. 217 · Regio decreto 4 giugno 1908, n. 217 — Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. (0800217R)

Regio decreto 4 giugno 1908, n. 217 Art. 5

In forceOfficial text

L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.

2. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 300, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegalo nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.