Regio decreto 19 luglio 1908, n. 362 Art. 11
Il servizio di Cassa della scuola sara' possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.