Regio decreto 14 settembre 1908, n. 372 Art. 2
Per le spese del personale adibito al detto istituto il comune di Nicastro versera' all'erario dello Stato un contributo annuo di L. 11,677 garantendo un introito annuo di L. 5000 per tasse scolastiche, e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe a termini della Convenzione 10 settembre 1908.