Regio decreto 30 settembre 1909, n. 521 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Chiavari paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 9485.55 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 5492 provvedendo inoltre al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 31 maggio 1909.