Regio decreto 25 gennaio 1925, n. 129 Art. 3
La Stazione e' retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, di uno per ciascuna delle provincie di Genova e di Imperia, di uno per il comune di San Remo, di uno della Camera di commercio e industria d'Imperia, di un rappresentante degli eredi di Orazio Raimondo; di uno del comune di Ventimiglia; di uno del comune di Bordighera; di uno del Consorzio agrario cooperativo di San Remo; di uno della Banca «M. Garibaldi e C.» di Imperia; di un rappresentante per ciascuno di altri Enti che concorrano nel mantenimento della Stazione con contributi annui continuativi non inferiori a L. 3000; di un rappresentante di ciascun gruppo di Enti che insieme contribuiscano in forma continuativa con una somma non inferiore ad annue L. 3000. Il direttore della Stazione e' membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice preside che durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I membri del Consiglio rappresentanti Enti pubblici durano in ufficio tre anni e possono essere confermati; quelli rappresentanti Enti privati o private contribuzioni durano in ufficio fino a che dura il rispettivo contributo. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.