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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 2

TITOLO I. Del patrimonio e dell'amministrazione dei Convitti nazionali Capo I. Del patrimonio e dell'esercizio finanziario.

In forceOfficial text

In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili. L'inventario e' riveduto ogni triennio, allorche' si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed e' tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto. L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al R. provveditore agli studi.