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Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 · Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 — Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. (031U0601)

Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 Art. 21

TITOLO II Disposizioni transitorie

In forceOfficial text

Nella esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti: 1° il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli puo' tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Puo' essergli altresi' permessa una specie diversa di lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non puo' essere inviato in colonia o in altro possedimento d'oltremare; 2° il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato. Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino e' convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalita' stabilite per la detenzione nel numero 1° di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l' articolo 389 del codice penale .