Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 Art. 21
Titolo IV. Le prestazioni dell'assicurazione.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1° un'indennita' giornaliera per la inabilita' temporanea; 2° una rendita per la inabilita' permanente; ((3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte)) ; ((6)) 4° le cure mediellee chirurgiche; 5° la fornitura degli apparecchi di protesi.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".