Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 6Sezioni distaccate specializzate gia' costituite
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA Capo I PRINCIPI GENERALI
1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attivita' o settori di studio e ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, gia' costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell' art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell' art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.