Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 12Rimborso del finanziamento
1. Il finanziamento e' rimborsato a tasso agevolato, salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate.
2. Il finanziamento e' rimborsato in sei rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, piu' gli interessi sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilita' e di fattibilita'. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.