Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 14Revoca
1. Il finanziamento e' revocato, previa delibera del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione:
a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata;
b) della relazione finale, nonche' del consuntivo delle spese sostenute di cui all'articolo 10.
2. Nei casi di revoca, il capitale erogato e' rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del soggetto gestore.