Decreto 29 luglio 1998, n. 321 Art. 8Graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parita' di punteggio, gli ispettori capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sugli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono gli ispettori capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi dell' articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 . A parita' di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell' art. 13, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 197/1995 si veda in note all'art. 1.
Renvoie à
- Decreto 29 luglio 1998, n. 321 Art. 1
- Decreto 29 luglio 1998, n. 321 Art. 13